Venerdì 30 Luglio 2010
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    LE INNOVAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE RELATIVE ALL’USO DI “INTERNET”

    Ho avuto il gradito compito di svolgere oggi qualche riflessione sulle taluni principi di deontologia forense. In particolare mi occuperò di quelli espressi da una serie di disposizioni contenute nel codice deontologico forense, approvato il 17 aprile 1997 e successivamente modificato, attraverso un’opera di messa a punto e di revisione che dura a tutt’oggi.
    Io mi limiterò –senza pretesa di completezza- a proporre qualche chiosa, e a richiamare le prese di posizione della giurisprudenza forense formatasi in proposito, tanto anteriormente che dopo la stesura del codice deontologico.

    “Art. 5.
    (Doveri di probità, dignità e decoro). –L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.”

    Questa è la regola deontologica di base. Il dovere di probità mira a ricomprendere nella sua sfera l’attività che l’avvocato svolge sia nell’esercizio della professione che nella vita privata. Per questa ragione, non è soltanto una norma cardine, ma un preciso orientamento di vita morale.
    I. Nello svolgimento dell’impegno professionale, il dovere di probità rappresenta il criterio al quale commisurare la propria specifica condotta difensiva, e costituisce il valore fondante di gran parte dei precetti di deontologia forense.
    Ma non solo. Si tratta di un canone comportamentale fissato da più di una fonte normativa dell’ordinamento, sia di legislazione speciale che di diritto comune.
    -Così l’art. 12 della legge professionale forense sancisce che “gli avvocati devono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro”, e prosegue ammonendo “come si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia”.
    -Il susseguente art. 13 nel delineare i compiti istituzionali dei Consigli dell’ordine degli avvocati prevede, alla lettera b) che si vigili sul “decoro dei professionisti”.
    -L’art. 38 della stessa legge professionale dispone che siano sottoposti a procedimento disciplinare “gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale”.
    -L’art. 88 del codice di procedura civile statuisce che “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”.
    -L’art. 105, n. 4, del codice procedura penale, dispone che “l’autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell’ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa d’ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e probità”.
    L’art. 2.2. del codice deontologico europeo fa richiamo alla probità e rettitudine dell’avvocato, che qualifica come veri e propri obblighi professionali: “2.2. Fiducia e integrità morale. – I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell’avvocato.”

    II. Nella vita privata.
    Per vero, non tutti i comportamenti privati dell’avvocato sono suscettibili di essere portati al vaglio disciplinare. Lo sono soltanto in due situazioni, rispettivamente previste dai canoni complementari 1° e 2° dell’art. 5 cod. deontologico forense:
    a) quando essi abbiano determinato una condanna penale per un fatto non colposo;
    b) quando si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.
    Ora è intuibile che, nel caso sub a), di condanna penale per reato non colposo, si è in presenza al contempo di una violazione della dignità e del decoro della professione. Tanto è vero che l’art. 44 della legge professionale forense impone di aprire un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato che sia stato sottoposto a procedimento penale.
    Quando viceversa non vi sia stata condanna penale per reato doloso, i comportamenti della vita privata dell’avvocato devono ritenersi irrilevanti e, per così dire, neutri; ciò, a meno che essi, come indicato alla lettera b), incidano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.
    L’attività dell’avvocato è legata alla società civile ed alla giustizia, e quindi deve rispondere ad un’immagine che sia arricchita da valori particolari. L’honeste vivere, il suum cuique tribuere, l’alterum non laedere, sono canoni eterni che stanno a base della giustizia, ma che a maggior ragione entrano di necessità nel formare la figura morale dell’avvocato.
    L’ordinamento se ne preoccupa prescrivendo -con una locuzione che ha il sapore di altri tempi (e sconta anche un discreto tasso di retorica)- per l’iscrizione all’albo la “condotta specchiatissima e illibata” (art. 17, comma 1°, n. 3, della legge professionale forense). Di questi valori particolari che concorrono a formare l’immagine dell’avvocato sono manifestazione e simbolo anche esteriore il fatto che l’avvocato faccia parte di un ordine e indossi una toga.
    Una recente decisione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bruxelles (pubblicata su Il Foro it., 1999, IV, 431, con nota di Danovi) ha sanzionato un avvocato il quale -dice testualmente il provvedimento- “ha approfittato della sua qualità di avvocato, e della fragilità e dello sconforto della sua cliente per intrattenere con quest’ultima relazioni sessuali”.
    In concreto, l’avvocato è stato radiato.
    La novità di quella decisione è stata di aver individuato la censurabilità del comportamento nel fatto di avere l’avvocato approfittato delle circostanze date, traendo un vantaggio personale, e insieme vulnerando la dignità dell’ordine, da una situazione che non toccava la vita privata ma il rapporto professionale.
    Prospettive analoghe si pongono i sistemi deontologici di altri ordinamenti. Basti ricordare la Guida alla condotta professionale del “solicitor” (The Guide to the professional Conduct of Solicitor, London, 1996, 214), in cui è prescritto che l’avvocato non deve abusare della sua posizione approfittando dell’età, inesperienza, stato di salute, mancanza di educazione o di esperienza negli affari del cliente, oppure di altre vulnerabilità. E si menziona, appunto, come esempio di comportamento che potrebbe costituire abuso, l’intrattenere una relazione intima con una cliente.
    Qualche altro caso, tratto dai repertori di giurisprudenza forense:
    -è stato sanzionato l’avvocato che, al termine di una udienza penale, in un processo in cui aveva preso parte quale difensore di alcuni imputati, aveva partecipato ad una chiassosa manifestazione inscenata da un gruppo di persone, all’interno del palazzo di giustizia, in favore degli imputati;
    -nell’ambito dei fatti privati, è stata ravvisata condotta lesiva della dignità professionale nell’insolvenza di un debito cambiario, per la particolare forma di pubblicità che essa riceve mediante inserzione nel bollettino ufficiale dei protesti;
    -in una serie di decisioni si è reputato che assumono rilevanza disciplinare il notevole ritardo, a seguito di diffide, nel pagamento di un conto di albergo e di altre obbligazioni, e il ritardato pagamento del canone di locazione dello studio;
    -ancora e più genericamente nella sfera privata, ha compromesso la dignità della professione l’avvocato che abbia provocato un incidente in istato di ubriachezza;
    -che abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza ai fini minori, omettendo di versare l’assegno mensile alla moglie separata o divorziata;
    -che abbia colpito con uno schiaffo il suo interlocutore, in seguito ad una animata discussione svoltasi nel proprio studio (sanzione irrogata: la sospensione per due mesi);
    l’avvocato che si sia prestato, anche se per ragioni umanitarie, per assumere fittiziamente una lavoratrice di un paese extra comunitario, al fine di farle avere un permesso di soggiorno.

    Art. 6.
    (Doveri di lealtà e correttezza). -L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.”

    E’ chiara la differenza di questa disposizione da quella dell’art. 5 (dovere di probità) ove si consideri che, mentre il dovere di probità concerne l’attività dell’avvocato in generale, il dovere di lealtà riguarda invece e più specificamente l’esercizio dell’attività processuale.
    Le norme di riferimento, in proposito, sono:
    -L’art. 12 della legge professionale forense (là dove viene enunciata la formula del giuramento che deve essere prestata dall’avvocato all’inizio della professione: “Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione”; la medesima formula vale per i praticanti: art. 8 l.p.f.).
    -L’art. 88 cod. proc. civ., già citato, che accomuna il dovere di lealtà a quello di probità.
    -L’art. 96 cod. proc. civ. che, sia pur riferendosi personalmente alla parte, e non al difensore, contempla la responsabilità aggravata, ossia il risarcimento per danni, per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
    -Infine, il già visto art. 105.4 cod. proc. pen., il quale dispone che l’autorità giudiziaria debba riferire al Consiglio dell’ordine ogni fatto che costituisca violazione da parte del difensore nel procedimento dei doveri di “lealtà e probità”.
    L’art. 2.2. del codice deontologico forense, che uniforma anch’esso il dovere di probità a quello di rettitudine e di “sincerità”.
    La lealtà e la correttezza, è stato detto, indicano un modo di agire e invitano al rispetto delle regole e al rifiuto dei mezzi non leciti, che siano coltivati da chi voglia arrivare ad una conclusione favorevole a qualsiasi costo.
    Il punto delicato sta nel rendersi conto che nel processo, al di là degli interessi delle parti contrapposte, fra queste –insieme al giudice- deve potersi realizzare un più vasto rapporto in termini di cooperazione reciproca, senza la ricerca ad oltranza della propria utilità massima con altrui danno nell’uso degli strumenti processuali.
    L’utilizzo di tali strumenti, infatti, non è neutro, ed anzi può essere distorto, quando il fine che ci si propone non sia quello di ottenere puramente e semplicemente la tutela dei propri diritti, bensì di contrastare l’attuazione dei diritti dell’avversario, perpetuando il proprio torto (così S. Chiarloni, La domanda di giustizia: deflazione e/o risposta differenziata, in Riv. dir proc. civ., 1988, 752 e 760).
    Nella più ampia accezione di uso distorto degli strumenti processuali è stata proposta, in dottrina, la distinzione tra uso dilatorio ed uso illecito, a seconda cioè che i comportamenti siano direttamente attuati per incidere sui tempi del processo (uso dilatorio), o che tali comportamenti incidano non solo sui tempi del processo, ma anche sul risultato di questo (uso illecito).
    Per fare una serie di casi esemplificativi del primo tipo di anomalia basterebbe ricordare, in tempi anche relativamente recenti, la richiesta di lettura degli interminabili verbali nel corso dei maxiprocessi penali, mirante a far decorrere i termini di prescrizione del reato. Più recentemente si è dato il caso di una istanza di reiterazione presentata per dieci volte consecutive (!) avverso un giudice in una causa di lavoro (sanzione applicata: l’avvertimento).
    Il caso più noto è quello che è stato denominato di “favoreggiamento civile” (cfr. Danovi, Uso dilatorio degli strumenti processuali e profili deontologici, in Rass. Forense, 1998, 241, per questo e tutti gli altri esempi che seguono). Ossia il caso, in cui venivano proposti ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione palesemente infondati al solo scopo di prolungare i tempi dei procedimenti. Questo, perchè il testo originario dell’art. 367 cod. proc. civ. contemplava la sospensione automatica del giudizio di merito.
    Si era data addirittura la situazione di un difensore, il quale, proposto il ricorso per regolamento di giurisdizione, aveva omesso di notificarlo ad una delle parti e non aveva quindi provveduto ad integrare il contraddittorio, in modo da poter riproporre l’istanza ed ottenere l’ulteriore vantaggio di una nuova sospensione automatica del processo, che andava ad aggiungersi alla prima e raddoppiava i tempi di quiescenza del procedimento stesso.
    Ora, sotto la spinta di sollecitazioni dapprima della Suprema Corte e quindi del legislatore, non è più consentita la proposizione al fine dilatorio anzidetto del ricorso per regolamento di giurisdizione, e questo più precisamente da quando (con la riforma del processo civile, di cui alla legge n. 353 del 1990) il disposto dell’art. 367 è stato modificato nel senso che il giudice, davanti al quale pende la causa, sospende il processo (solo) se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.
    Ma i tentativi di forzare i mezzi normativi sono stati i più vari. E’ perfino avvenuto che sia stato proposto più volte –e, naturalmente, sempre rigettato- ricorso contro il decreto di assegnazione di una causa ad un giudice istruttore: ricorso abnorme per la ovvia ragione che il decreto avversato è atto privo di contenuto giurisdizionale.
    Molte volte (non nel caso ricordato da ultimo, però) la risposta sul piano disciplinare è stata inadeguata. Si era infatti esclusa nella maggior parte dei casi la responsabilità professionale, in quanto ebbe buon gioco l’argomento per cui nessuna iniziativa può ritenersi a priori strumentale, né il merito della strategia difensiva può mai essere sottoposto a valutazione di carattere disciplinare.
    In realtà, molto spesso in quei casi si era in presenza di un vero e proprio abuso di difesa, cosicché più opportunamente si sarebbe potuto ravvisare una violazione dei principi di lealtà e di correttezza per l’utilizzo distorto dei mezzi processuali.
    L’uso invece più propriamente illecito (anche se sovente il confine tra le due figure di abuso appare assai labile, e l’una tende a stingere nell’altra e viceversa) si ha allorquando, come si è detto, si tenda ad incidere tanto sul tempo che sul risultato del processo. Così è, per esempio, per una richiesta di differimento di udienza, a fini di prescrizione, sulla scorta di un certificato medico falso; così è per la trascrizione illegittima di un atto giudiziario; per la notifica di un atto senza titolo.
    (A quest’ultimo riguardo, può essere di un certo interesse ricordare come, secondo un consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, è configurabile il reato di estorsione tutte le volte in cui l’atto a cui si ricorra sine titulo compete alla sola parte e prescinde dall’intervento diretto del giudice -quale un atto di precetto o di pignoramento-, “quando sia accertato che attraverso l’uso abnorme di tali atti si coarti la volontà altrui per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia”: cfr. Cass. pen. 4 ottobre 1995-17 maggio 1996, n. 5033.)
    In linea di principio, si sono ritenuti contrari alla lealtà e pertanto sanzionabili disciplinarmente i seguenti comportamenti:
    -l’instaurazione di plurimi processi civili e penali a carico di colleghi, magistrati e clienti;
    -la fissazione di una udienza di comparizione a distanza di anni;
    -la stipulazione di una transazione con l’esclusivo intento di conseguire la rinuncia della controparte ad un sequestro conservativo, e la immediata contestazione della efficacia della stessa transazione in sede penale;
    -la produzione in giudizio di documenti che si conosca essere falsi.
    Una particolare ipotesi di uso illecito degli strumenti processuali, configurata dapprima dal Consiglio degli ordini forensi europei, e introdotta con recentissima disposizione nel vigente nostro codice deontologico (art. 36 canoni complementari II, III e IV) impone all’avvocato di non prestare la propria opera se non per clienti esattamente individuati, rifiutandosi di gestire fondi che non siano riferibili a tali clienti e di svolgere la sua attività quando sia fondato desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita. Disposizioni, queste, chiaramente rivolte contro il riciclaggio di denaro sporco, altrimenti detto del blanchiment d’argent.
    Certo, nella vita professionale di tutti i giorni non è sempre facile disporre della bussola che orienti il difensore (specie -ma non solo- se giovane) a muoversi nel processo senza esasperati formalismi, che tendano ad un rigoristico rispetto delle regole processuali; senza ostruzionismi, che mirino a paralizzare il normale sviluppo della causa; senza giovarsi di una inattività, che porti alla maggior dilazione possibile.
    Mi piace ricordare qui le raccomandazioni contenute in un aureo libretto, di piacevole lettura e al contempo intriso di profonda verità umana: il Manualetto forense scritto a due mani da Francesco Galgano e da Franzo Grande Stevens. Ebbene, l’avvocato è colui che “consiglia e difende il cliente solo e quando è indipendente da qualsiasi interesse o influenza diversi o esterni, dà la sua opera con dedizione e soltanto se ha il tempo e la competenza necessaria, non suggerisce furberie ma il rispetto delle leggi [il corsivo è mio], è dolorosamente inflessibile con chi –anche collega –devia, è prima e soprattutto leale e onesto. In ciò risiede il carisma e quindi l’autorevolezza di un professionista consapevole del suo ruolo: cioè non solo e non tanto nel suo talento, nella sua preparazione, nella sua superiore capacità di associazione di idee ma nell’onestà delle sue proposizioni e del suo comportamento” (op. cit. pag. 49).

    Sui principi che seguono mi limiterò a delineare qualche accenno.

    Art. 12.
    (Dovere di competenza). – L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.”

    Capacità e competenza sono la base, il presupposto implicito della funzione professionale, e la ragione che rende utile in se stessa la presenza dell’avvocato.
    Ma, a voler puntualizzare, la competenza va qui intesa non in senso sostanziale di capacità professionale (che attiene più propriamente ai doveri di diligenza), bensì in quello di possedere la specifica abilitazione ad occuparsi dell’incarico commessogli.
    Un avvocato, il quale accetti di apprestare una difesa in una controversia per la quale sia privo di abilitazione (ad esempio, in una causa di nullità di matrimonio religioso, senza essere iscritto all’albo presso i tribunali ecclesiastici), viene meno al requisito della competenza.
    Un avvocato che abbia promosso giudizi civili senza regolare procura delle parti attrici o autenticando firme non vere; che abbia trattato con società assicuratrici pratiche relative ad incidenti stradali senza alcun mandato da parte dei danneggiati: tale avvocato viola i doveri di dignità e di decoro e prima ancora di competenza professionale.
    Allo stesso modo viene meno al dovere di procedere alla cura e tutela degli interessi del proprio assistito (e, nel caso di specie, ha meritato la sanzione della censura) l’avvocato che, pur non essendo abilitato all’esercizio della professione avanti alla magistrature superiori, provveda a sottoscrivere i motivi di ricorso per cassazione avverso una sentenza penale di condanna, provocando così la decisione di inammissibilità del ricorso.
    Un professionista incaricato fiduciariamente –o anche in seguito a nomina d’ufficio- della difesa in un processo penale, non può delegare la predisposizione e l’organizzazione della linea difensiva ad un praticante dello studio, oggettivamente sfornito della necessaria competenza professionale.
    Sono, tutti questi, casi di mancanza di competenza in senso specifico.
    Un altro, particolarmente significativo, anche se appartiene ormai al mondo dei ricordi, è quello dell’attività posta in essere da un procuratore legale al di fuori del distretto, prima dell’entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, abolitrice dell’albo dei procuratori legali. Poiché, prima di allora, l’attività esercitata dal procuratore fuori distretto comportava la giuridica inesistenza dell’atto per difetto dello jus postulandi, ne derivava anche la responsabilità disciplinare del procuratore, proprio sotto il profilo della mancanza di competenza, considerato presupposto implicito nell’accettazione dell’incarico.
    Il codice deontologico europeo si occupa anch’esso della questione, sia pure connotata del profilo della diligenza, quando dispone (art. 3.1.3.) che l’avvocato non accetta un incarico se sa o dovrebbe sapere che non ha la competenza necessaria per occuparsene, a meno di collaborare con un altro avvocato che tale competenza abbia. E aggiunge che l’avvocato non può accettare un incarico se si trova nell’incapacità di potersene occupare tempestivamente, tenuto conto degli altri suoi impegni.
    Molto si potrebbe dire, e molto è stato detto, sull’importanza di questo aspetto nella definizione del ruolo dell’avvocato. Si può affermare che competenza e dedizione sono la risposta continua che l’avvocato deve essere in grado di fornire a chiunque a lui si rivolga. E questo, nonostante l’opinione della gente comune abbia ancora difficoltà a chiarire i contorni della responsabilità di un avvocato (per valutare la quale occorre poi rivolgersi ad un altro legale), e spesso è il cliente che preferisce farsi assistere non dall’avvocato capace, ma –come è stato sottolineato in modo pungente- “dall’avvocato intrigante, che non conosce i codici, ma dice di conoscere i giudici” (Danovi, L’immagine dell’avvocato e il suo riflesso, Milano, 1995, pag. 53).

    Art. 17.
    (Informazione e pubblicità).- E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.”

    Questo è uno dei punti su cui si è forse maggiormente concentrata la riflessione dell’avvocatura negli ultimi tempi, per mettersi al passo da un lato con i sistemi deontologici di altri paesi europei, più aperti ad ammettere forme di pubblicità sia pur regolamentata per l’avvocato, da un altro lato con lo sviluppo dell’informatica e l’utilizzo delle reti telematiche (Internet).
    Di ciò è riprova il dibattito, non ancora sopito, che ha fatto seguito alla revisione del codice deontologico nel quale, all’origine, l’art. 17 portava la rubrica “divieto di pubblicità”, mentre dall’anno 1999 è rubricato con “informazioni sull’esercizio professionale”.
    Anche nel contenuto, inoltre, si è passati dalla enunciazione di un divieto (la prima stesura della norma statuiva con perentorietà essere “vietata qualsiasi forma di pubblicità dell’attività professionale”) alla regolamentazione di un diritto. L’attuale testo della regola deontologica dice ora: “E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza”.
    La norma è stata ripetutamente riscritta e ampliata, evidentemente perché più vive sono le istanze dirette a chiedere una risposta articolata su tutte le possibili modalità e sui mezzi con cui oggi la presenza dell’avvocato è suscettibile di manifestarsi nella società.
    Si deve avere ben presente la netta distinzione che esiste tra l’informazione (consentita) e la pubblicità (vietata), anche se non sempre è facile, in concreto, riuscire a sceverare l’una dall’altra.
    Attiene alla pubblicità, ed è pertanto vietato, tutto quanto si riferisce all’ostentazione dei propri meriti; all’elogio che si fa delle proprie competenze ed esperienza; all’esaltare sia il numero delle cause trattate sia le percentuali delle cause vinte; al menzionare i nomi dei maggiori clienti che sono stati assistiti.
    Attesa la pluralità e complessità delle fattispecie che si presentano nella pratica, il C.N.F. si è mosso fornendo, in un primo tempo, la regola fondamentale sulla possibilità dell’informazione, e l’ha fatta seguire da una serie di indicazioni esemplificative circa i mezzi consentiti per informare.
    Con una recentissima revisione, approvata il 26 ottobre scorso, il testo è diventato ancor più circostanziato, avendo innanzitutto specificato –quanto ai mezzi e quanto ai contenuti dell’informazione- quelli che siano consentiti e quelli vietati. E’ stato inoltre dedicato maggiore spazio alla regolamentazione dei siti web e delle reti telematiche. (Con riguardo ai siti, l’avvocato che intenda aprirne uno, deve farne previa segnalazione al Consiglio dell’ordine; se il suo sito esista già, ha l’obbligo di segnalarlo al Consiglio entro centoventi giorni).
    E’ mantenuto fermo il divieto di rivolgersi a soggetti indeterminati, traducendosi questo in un tentativo di accaparrare clientela.
    I dati personali consentiti sono quelli strettamente limitati all’individuazione della persona e dello studio. Se ci si avvale della rete Internet, occorre impegnarsi espressamente al rispetto del codice deontologico, riproducendone il testo; bisogna indicare la persona responsabile; specificare gli estremi della polizza assicurativa per responsabilità professionale; indicare le tariffe vigenti per la determinazione dei compensi.
    Nella incertezza sull’utilizzo dei mezzi e sui contenuti, sembra preferibile il principio per cui tutto ciò che non è appositamente consentito sia da considerarsi vietato.
    E’ peraltro imminente un intervento dei Consigli forensi d’Europa (forse già in dicembre, a Dublino) che porterà ad un considerevole ampliamento delle regole vigenti nel continente.

    Art. 19.
    (Divieto di accaparramento di clientela). –E’ vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.”

    Si afferma che la differenza rispetto alla pubblicità vietata, di cui si è riferito sopra, sta in questo, che la pubblicità ha un ambito più generale (è una manifestazione pubblica delle proprie qualità personali), incide essenzialmente sul dovere di riservatezza, e ha come fine solo indiretto l’acquisizione di clientela; l’accaparramento, viceversa, ha una sfera più ristretta perché colpisce, bensì, manifestazioni esterne, ma non necessariamente pubblicizzate, offende soprattutto la dignità e il decoro, e si pone come fine immediato quello di acquisire clientela.
    A tutti è nota, per averne appresa notizia dai mezzi di informazione o dai numerosi film girati sull’argomento, la pratica, diffusa presso un largo settore degli avvocati negli U.S.A., della ricerca del cliente in ospedale, subito dopo un incidente stradale, al fine di assicurarsi la difesa in una causa di infortunistica. (Per porre fine a questo malcostume, non a caso denominato ambulance-chasing [caccia alle ambulanze], il Consiglio dell’ordine degli avvocati della Florida ha dovuto imporre un periodo di trenta giorni di sospensione dopo un incidente: periodo durante il quale gli avvocati non possono, né direttamente né indirettamente, prendere contatto con le vittime di incidenti stradali o con i loro parenti, allo scopo di accaparrarsi il cliente.)
    Due sono le situazioni tipiche contemplate dal codice deontologico: l’offerta di prestazioni; l’attività a mezzo di procacciatori.
    Nella prima ipotesi rientra il caso dell’offerta di consulenza on-line di cui si è detto prima, a proposito dell’art. 17.
    Nella seconda situazione si è dato il caso, sanzionato, dell’avvocato che utilizzava moduli prestampati per acquisire deleghe presso carrozzerie o agenzie assicurative.
    Ma su questo terreno vi è una particolare fioritura di casistica, a testimonianza di quanto sia ricca l’inventiva di certi pratici.
    Così è stato ritenuto violare il precetto in parola:
    -l’avvocato che, figlio di un funzionario delle imposte, distribuì biglietti di visita con la dicitura “pareri gratuiti in materia tributaria”;
    -l’avere distribuito penne a sfera negli uffici giudiziari e nelle carceri con la stampigliatura del proprio nome e titolo;
    -l’avere inviato al personale di cancelleria e agli agenti di custodia un biglietto natalizio di auguri, con l’invito scritto a ritirare una strenna presso un negozio;
    -l’avere ricercato, a mezzo d’inserzioni pubblicitarie su giornali, “procacciatori di lavori” con l’offerta di “buone retribuzioni”;
    -l’avere instaurato con il dipendente di una società di assicurazioni un rapporto avente per finalità il procacciamento di clientela, scelta fra persone danneggiate da sinistri stradali o loro aventi causa; l’avere promesso ai clienti di prestare la propria opera gratuitamente, assicurando che si sarebbe fatto compensare dalle controparti; l’avere concordato con il procacciatore la ripartizione delle somme ottenute a titolo di rimborso delle spese legali; l’aver preteso successivamente dai clienti, dopo la rottura del rapporto, il pagamento di parcelle anche elevate per le prestazioni compiute (sanzione: sospensione dall’esercizio della professione di mesi due).
    Questione dibattuta è se si possa acquisire clientela attraverso associazioni sindacali, patronati, o altri enti.
    In linea di massima, questo non costituisce violazione, a patto che il rapporto fiduciario, concesso in generale a favore dell’associazione, sia rinnovato specificamente con il singolo iscritto che viene a contatto con il legale per affidargli la propria difesa. In tal caso, la designazione di un avvocato fatta dall’ente non è considerata illecita.
    Quello che sembra non potersi accettare è che l’avvocato svolga la sua funzione nell’interesse del proponente, anziché del cliente, come potrebbe avvenire nel caso delle c.d. cause –pilota, intraprese esclusivamente per veder affermare una certa tesi di principio.

    Art. 22.
    (Rapporto di colleganza in genere). –L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.”

    E’ intuitivo che nei confronti del collega avversario il rapporto sia necessariamente di distacco. Nella gestione della causa l’accettazione dell’incarico e la conseguente instaurazione del rapporto fiduciario con il cliente fa sì che l’interesse di quest’ultimo debba prevalere su ogni rapporto di amicizia o di colleganza con il difensore della controparte. Perciò un errore procedurale del collega avvocato di controparte non può essere dimenticato a danno del proprio cliente.
    Ciò non di meno, soltanto clienti sprovveduti possono aspettarsi dal loro difensore che l’ostilità personale da essi provata nei confronti della controparte si traduca in un identico sentimento del proprio difensore contro il legale avversario.
    Il rapporto di colleganza, se non deve spingersi fino al favoritismo, esige tuttavia rispetto, cortesia e solidarietà.
    Questo si mette a prova soprattutto nei rapporti di routine quotidiana con i colleghi.
    Bisogna peraltro distinguere i comportamenti di buona educazione da quelli che vanno ad interessare il rapporto deontologico vero e proprio. E non è sempre facile, neppure qui, fissare delle regole, tenendo conto che –come è stato osservato da altri- l’obbligo di colleganza, a ben vedere, non è tanto un precetto da soddisfare, quanto piuttosto una modalità di condotta.
    E allora, sarà violazione e non semplice scorrettezza scrivere al collega avversario a mezzo di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, perché si tratta di una forma offensiva di comunicazione fra colleghi.
    Non è consentito, di norma, chiedere ricevuta degli atti e documenti scambiati con il collega.
    E’ censurabile rifiutare un assegno di conto corrente, dichiarando di accettare dal collega “soltanto denaro liquido”.
    Un profilo specifico del rapporto di colleganza è quello delineato dal secondo canone complementare, il quale stabilisce che, salvo ragioni particolari, l’avvocato non possa rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega. In tal caso è doverosa la comunicazione al Consiglio dell’ordine, per consentire un tentativo di conciliazione.
    Ora, deve valutarsi con grande cautela se assumere una iniziativa giudiziaria nei confronti di un collega, specie quando si tratti della presentazione di una denuncia o querela a carico suo personale.
    Intanto, va condivisa l’opinione di quella dottrina, per la quale la comunicazione al Consiglio dell’ordine non deve considerarsi alla stregua di una richiesta di autorizzazione preventiva del proprio Consiglio, quasi che si trattasse di un presupposto processuale o di una condizione dell’azione.
    Tale autorevole dottrina (Remo Danovi, Commentario del cod. deontol. Forense, Milano, 2001, pag. 354 ss.) reputa, pertanto, soddisfatto il precetto deontologico con il semplice atto di dar notizia al Consiglio dell’iniziativa difensiva da assumere (per inciso: non solo ad agire, ma anche a contraddire), aggiungendo come elemento eventuale la richiesta al Consiglio stesso di intervenire, se ciò sia utile alla definizione della controversia.
    La comunicazione al Consiglio può essere anche successiva, allorquando ricorrano esigenze di urgenza e di riservatezza.
    Tale richiamo alla riservatezza, fatto nell’ultima parte della norma deontologica, postula che il presupposto per la sua applicazione è che il rapporto, per cui si debba procedere, veda l’avvocato coinvolto nella sua specifica qualità professionale, e non un rapporto patrimoniale da lui contratto come quivis de populo.

    Art. 28
    (Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega).-Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate o comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.”

    Il criterio scelto dal nostro codice è quindi di permettere, in linea di principio, la produzione in giudizio della corrispondenza; l’eccezione è che la stessa sia espressamente qualificata come riservata, ed in tal caso non può essere prodotta. Va comunque considerato riservato per se stesso –e ne è parimenti vietata la produzione in giudizio- il carteggio che contenga proposte transattive scambiate con i colleghi, anche se dette comunicazioni scritte non portino l’espressa dizione “riservata”, “personale”, o altra simile.
    La ragione del divieto di produzione delle lettere riservate e a scopo transattivo risiede, in primo luogo, nella considerazione che l’avvocato, come è arbitro nel condurre la lite, così dev’essere libero di tentare di conciliarla; in secondo luogo, nella considerazione che all’avvocato dev’essere assicurata una posizione di estraneità agli interessi in gioco, sicché il difensore non può perciò essere identificato con il litigante.
    E’ per contro producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando giovi a dimostrare che l’accordo sia stato raggiunto, ed anche la corrispondenza che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
    L’attività professionale –è stato saggiamente notato- impone la presenza del collega (nel contenzioso civile) con cui si discute e si tratta, nella cordialità più serena ma talvolta anche nel più acceso contrasto di idee. E d’altra parte va detto, a tacitare tutti coloro che sospettano, per partito preso, una eventuale connivenza per consorteria fra avvocati su posizioni contrapposte- che l’attività professionale non potrebbe essere svolta in modo proficuo se la lite delle parti fosse ragione di inimicizia o di dissapore personale fra colleghi. Deve essere sempre aperto un canale di comunicazione, o di comunicabilità, utile a riavviare il dialogo là dove sia stato interrotto fra le parti.
    Una divertente satira e insieme un segno di quanto sia radicato nel tempo questo luogo comune sul conto degli avvocati è offerta da una citazione fatta da Danovi ne “L’immagine dell’avvocato e il suo riflesso” citata (pagg. 70, 71. Leggerla).
    Ma si è detto pure, per converso, che l’avvocato tende ad immedesimarsi con il cliente, fino al punto di condividerne le passioni e i moti, al punto da spingersi –talvolta- in una vera e propria posizione di correità.
    Questo, se dimostra come sia possibile che sugli stessi temi fioriscano i luoghi comuni più disparati, in contrasto anche irriducibile fra loro, non è neppure vero. L’avvocato, è stato detto, non è una “coscienza a noleggio” dal cliente.

    Art. 30.
    (Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega). –Salva diversa pattuizione, l’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita."

    Il principio è fondato, sotto il profilo normativo, sugli artt. 1719 e 2232 cod. civ., per cui il prestatore d’opera può valersi di sostituti e ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità; sotto il profilo disciplinare, sul fatto che l’avvocato corrispondente, il quale riceve l’incarico da un collega, non ha la possibilità di sindacare le ragioni della lite o la solvibilità del cliente.
    Il rapporto si svolge essenzialmente con il dominus e a questi il corrispondente si affida per la corretta gestione della lite e per il conseguente pagamento del proprio compenso.
    In due soli casi il principio anzidetto può ritenersi derogato:
    -quando sia stata pattuita una diversa regolamentazione ed il dominus abbia escluso preventivamente la propria responsabilità;
    -quando il collega corrispondente sia stato scelto e incaricato direttamente dal cliente.
    Ma anche a quest’ultimo riguardo bisogna bandire l’equivoco che tende a privilegiare il solo aspetto formale: quando pure, cioè, la delega sia stata formalmente conferita in modo disgiunto ad entrambi i difensori (e con l’elezione di domicilio presso il corrispondente), il rapporto sostanziale è quello che si instaura direttamente tra il dominus e il corrispondente, ed pertanto al primo che spetta l’obbligo di garantire il pagamento del secondo.
    Costante è la giurisprudenza forense nel senso di ritenere che qualora la scelta del procuratore domiciliatario sia dal cliente delegata al professionista di fiducia e da questi concretamente attuata, il professionista viene ad assumere la veste di ulteriore mandante, così da essere tenuto in solido con il cliente, al pagamento del compenso nei confronti del collega, in ossequio alle regole ordinarie in tema di mandato e di contratto d’opera intellettuale. A tale obbligo l’avvocato delegante non sarà, invece, tenuto ove egli si sia limitato a fornire al cliente la mera indicazione del collega con il quale poi il cliente stesso abbia intrattenuto rapporti diretti (parere Cons. naz. Forense del 24 febbraio 2000, n. 29).
    Analogo obbligo è sancito dal codice degli avvocati europei.
    Vorrei finire leggendo un frammento dall’Elogio dei giudici di Piero Calamandrei; in particolare nel punto in cui tratta di “certe tristezze ed eroismi della vita degli avvocati).

    Dario Poto

 
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