Con delibera 13 luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento della Formazione Professionale Continua (FPC) di cui è riportato di seguito un estratto.
- Dal 1 gennaio 2008 tutti gli avvocati e i praticanti abilitati che hanno già ottenuto il certificato di compiuta pratica sono soggetti all’obbligo formativo
- Ogni iscritto ha il dovere di partecipare alle attività di formazione proposte e/o accreditate dagli Ordini Forensi o dal CNF
- Periodo di valutazione: triennio
- Unità di misura FPC: credito formativo
- I crediti si maturano attraverso:
• partecipazione agli eventi formativi
• attività formative: lezioni in scuole forensi, pubblicazioni in materia giuridica, partecipazione alle commissioni di esami di Stato, altre attività di studio personali
• esoneri (proporzionali alla durata dell’interruzione): per gravidanza, malattia, interruzione professionale, anzianità di iscrizione
- Nel triennio ciascun iscritto deve conseguire 90 crediti; nel primo triennio (2008-2010) sono ridotti a 50 ma con queste restrizioni:
• Materie obbligatorie: almeno 6 crediti devono essere maturati nelle materie obbligatorie e cioè in deontologia, ordinamento previdenziale, e ordinamento professionale
• Minimi annuali: nel 2008 si deve maturare un minimo di 9 crediti
nel 2009 “ “ “ “ “ “ 12 “
nel 2010 “ “ “ “ “ “ 18 “
- Dal 1 settembre 2008, gli iscritti che comunicheranno l’attività prevalente, dovranno frequentare almeno 10 crediti nel settore dichiarato (es. diritto tributario)
- L’Ordine promuove gli eventi formativi e controlla l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo dei propri iscritti richiedendo a fine anno una relazione sul percorso formativo svolto
Per scaricare il Regolamento della Formazione Professionale Continua del CNF clicca quiEventuali altri link a relazioni dell’Ordine o dell’Unione Distrettuali